1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
3. Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura.
4. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza.
5. L'estinzione del processo non estingue l'azione.
6. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.
7. Dalle prove raccolte il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 95, comma 3.
8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.