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Articolo 111 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Estinzione del processo

Dispositivo dell'art. 111 Codice di giustizia contabile

1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.

3. Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura.

4. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza.

5. L'estinzione del processo non estingue l'azione.

6. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.

7. Dalle prove raccolte il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 95, comma 3.

8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

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