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Articolo 61 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio

Dispositivo dell'art. 61 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21, comma 1, lettera c), dell'articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto.

2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, i diritti d'uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all'articolo 58.

3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita l'Autorità per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell'Unione europea.

4. Il Ministero esamina le domande di diritti d'uso individuali dello spettro radio nell'ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente non possiede le capacita' necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.

5. Al momento della concessione dei diritti individuali d'uso per lo spettro radio, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64.

6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l'articolo 67, comma 9, e l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che devono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio(1).

Note

(1) Il comma 6 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

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