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Articolo 21 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

Dispositivo dell'art. 21 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell'articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti dalla normativa nazionale diversa dall'autorizzazione generale, il Ministero e l'Autorità non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:

  1. a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell'allegato 1 e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 13 comma 2;
  2. b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate nell'allegato 1 a seguito di denuncia o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorità nell'ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;
  3. c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d'uso;
  4. d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
  5. e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;
  6. f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente decreto, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell'analisi di mercato;
  7. g) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;
  8. h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettività disponibile per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dell'articolo 22;
  9. i) per realizzare mappature geografiche;
  10. l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.

2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a l) del comma 1 è richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.

3. Per quanto riguarda i diritti d'uso dello spettro radio, le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare all'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi a tali diritti e alla loro verifica.

4. Quando il Ministero e l'Autorità richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.

5. Il Ministero, l'Autorità non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute.

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