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Articolo 51 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 08/05/2024]

Pubblica utilitą - Espropriazione e diritto di prelazione legale

Dispositivo dell'art. 51 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, ove concorrano motivi di pubblico interesse(3).

3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, l'operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti(1)(2).

4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 30-bis, comma 1, lettera c), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
(2) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 1, comma 24 del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.
(3) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

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Consulenze legali
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G. G. chiede
giovedģ 18/04/2024
“L'esproprio potrebbe riguardare anche i lastrici degli edifici ove sono collocate con contratto di locazione in essere, il ripetitore del segnale di telefonia mobile?”
Consulenza legale i 05/06/2024
La richiesta avanzata da XXX è illegittima. L’art. 51 del D.Lgs. n. 259/2003 prevede, infatti, quanto segue “3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, l'operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti”.

Ne consegue, quindi, che la procedura di esproprio deve passare necessariamente attraverso l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio da parte dell’autorità competente ossia tramite la modifica del Piano Regolatore Comunale (o PGT in Lombardia). Su tale aspetto ossia sull’opportunità di espropriare un’area su cui già insite un impianto appare difficile ipotizzare un interesse pubblico in tal senso essendo l’opera già realizzata e in relazione alla quale non sussiste alcuna volontà di smantellamento e/o risoluzione del contratto da parte del proprietario.