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Articolo 10 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

Dispositivo dell'art. 10 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti.

3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.

Massime relative all'art. 10 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

Cons. Stato n. 2229/2015

Il disposto di cui agli artt. 10, comma 1, e 19 D.P.R. 327 del 2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) legittima l'amministrazione a modificare la pianificazione urbanistica nel caso in cui l'opera realizzanda non risulti conforme alle previsioni del piano urbanistico generale (Conferma della sentenza del T.a.r. Toscana, sez. I, 20 novembre 2013, n. 1604).

Cass. civ. n. 8128/2011

Ai sensi della L.R. Lombardia 12/2006 in caso di approvazione di varianti urbanistiche preordinate alla realizzazione di opere pubbliche non di competenza comunale, č esclusa la necessitā della progettazione esecutiva per l'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio.

Cons. Stato n. 784/2010

L'approvazione del progetto preliminare, in base al comma 7 dell'art. 3 D.Lgs. n. 190/2002, determina, ove necessario, l'accertamento della compatibilitā ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti, mentre gli immobili sui quali č localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del T.U. n. 327/2001 che si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione. (Riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sez. I, n. 02596/2007).

Corte cost. n. 206/2001

Oggi l'art. 14-quater si limita a prevedere che se una o pių amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima assuma comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, e che solo qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione "preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute" , la decisione sia rimessa al Consiglio dei ministri (con l'intervento del Presidente della Regione quando il dissenso č espresso da una Regione) ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero "ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali" nelle altre ipotesi (art. 14-quater, commi 3 e 4). Non č dunque appropriata l'integrazione apportata di recente al regolamento in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi dall'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, lā dove dispone, per l'ipotesi di pronuncia definitiva del consiglio comunale sulla proposta di variante dello strumento urbanistico, che "non č richiesta l'approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 14, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241". Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimitā costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui prevede che, ove il progetto di insediamento contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico, la determinazione della conferenza di servizi costituisce, anche nell'ipotesi di dissenso della Regione, proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale.

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