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Articolo 56 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici

Dispositivo dell'art. 56 Codice delle assicurazioni private

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività assicurativa, e specificamente:

  1. a) le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all'autorità di vigilanza;
  2. b) i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli esponenti aziendali;
  3. c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.

2. [Nell'esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.] (1)

3. Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545 quater, 2545 quinquies, 2545 octies, secondo comma, 2545 undecies, terzo comma, 2545 terdecies, 2545 quinquiesdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies, 2545 octiesdecies del codice civile.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

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