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Articolo 2544 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Sistemi di amministrazione

Dispositivo dell'art. 2544 Codice Civile

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci(1).

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409 octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consigliodi sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409 sexiesdecies, agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

Note

(1) La norma prevede, qualunque sia il modello di amministrazione adottato, che le più importanti decisioni relative alla ammissione ed esclusione dei soci e quelle relative ai rapporti mutualistici non possono essere oggetto di delega.
Sono previste disposizioni particolari per la ipotesi di amministrazione c.d. dualistica, per regolamentare i poteri di elezione spettanti ai possessori di strumenti finanziari e per la ipotesi di amministrazione c.d. monista, circa la elezione ed i poteri degli amministratori nominati dai possessori di strumenti finanziari.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societą di capitali e societą cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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