Cass. pen. n. 20/2000
In caso di connessione obiettiva tra reato e violazione non costituente reato, il giudice competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla violazione non costituente reato e ad applicare la sanzione per essa stabilita dalla legge, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità; e ciò anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel quale il giudice accerta l'intero fatto, pur nei limiti di una cognizione «allo stato degli atti». (Fattispecie relativa a violazione del codice della strada connessa a reato di lesioni).
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La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato obiettivamente connessa con un reato non viene meno qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento nel merito dell’imputato, in quanto la previsione contenuta nell’art. 24, comma sesto, della legge 689/1981 — secondo la quale la competenza del giudice penale a conoscere dell’illecito amministrativo connesso cessa nel caso in cui il procedimento innanzi allo stesso si concluda con declaratoria di estinzione del reato ovvero per difetto di una condizione di procedibilità — deve essere interpretata nell’accezione letterale e nel senso riduttivo esplicitato dalla norma.
Cass. pen. n. 8977/1999
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione appartiene in via generale, come si deduce dal principio di simultaneus processa previsto dall’art. 221 del codice della strada, al giudice ordinario e non al prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare.
Cass. pen. n. 8057/1996
In materia di circolazione stradale, la norma di cui all’art. 221 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la quale non prevede la citazione della persona obbligata in solido con l’imputato responsabile di violazioni amministrative connesse con il reato, costituisce disposizione speciale rispetto all’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, invece impone tale citazione. (Nella fattispecie l’imputato, nei cui confronti si sia proceduto per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, aveva lamentato la inosservanza dell’art. 24 della legge 1981, n. 689, per la mancata citazione del responsabile civile).
Cass. pen. n. 4952/1996
Nell’ipotesi prevista dall’art. 221 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in cui l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, qualora per questa venga effettuato il pagamento in misura ridotta ovvero, a seguito di presentazione da parte dell’interessato al Prefetto di ricorso ai sensi dell’art. 203 D.Lgs. suddetto vi sia stata l’archiviazione degli atti concernenti la violazione, l’eventuale estinzione del relativo procedimento non impedisce al giudice penale, ai fini dell’accertamento del reato, di prendere in considerazione la condotta costituente il contenuto della violazione. Il giudice, ove accerti la realizzazione di siffatta condotta, applica o irroga, a seconda che proceda o meno con il rito di patteggiamento, ove prevista, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (Nella fattispecie, il ricorrente imputato del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale aveva dedotto che, a seguito dell’avvenuta archiviazione da parte del Prefetto degli atti relativi alla violazione dell’art. 145, comma decimo, D.Lgs. 285/1992 a lui contestata, il Pretore non avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente).