(massima n. 1)
In materia di circolazione stradale, la norma di cui all’art. 221 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la quale non prevede la citazione della persona obbligata in solido con l’imputato responsabile di violazioni amministrative connesse con il reato, costituisce disposizione speciale rispetto all’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, invece impone tale citazione. (Nella fattispecie l’imputato, nei cui confronti si sia proceduto per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, aveva lamentato la inosservanza dell’art. 24 della legge 1981, n. 689, per la mancata citazione del responsabile civile).