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Articolo 198 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

Dispositivo dell'art. 198 Codice della strada

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

Massime relative all'art. 198 Codice della strada

Cass. civ. n. 5412/2007

La collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico comporta la violazione, in conseguenza di tale condotta, dell’art. 23 del codice della strada, che vieta la collocazione sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, o in prossimità della stessa, di «insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione», e del successivo art. 25, che vieta, invece, di utilizzare «con propri impianti ed opere», senza autorizzazione dell’ente proprietario, la sede stradale e le relative pertinenze, ed integra un’ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi, configurabile ogni qual volta le singole disposizioni di legge violate, essendo rivolte a tutelare interessi giuridici obiettivamente diversi, non siano tra loro in rapporto di specialità.

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Consulenze legali
relative all'articolo 198 Codice della strada

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Massimo L. chiede
venerdì 27/07/2018 - Lombardia
“Salve,

ho ricevuto diverse multe per eccesso di velocità e ingresso area C di Milano con verbali della Polizia Locale che riportano la stessa data o comunque date molto ravvicinate.

C'è un pirncipio giuridico a cui posso appellarmi nel ricorso che farò che fa riferimento al fatto che le multe sono troppo ravvicinate temporalmente?”
Consulenza legale i 03/08/2018
L’art. 198 del Codice della Strada, al comma 1, stabilisce che - salvo diversa previsione di legge - chi, con una azione od omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Si tratta della regola, di derivazione penalistica, del cumulo giuridico, in contrapposizione a quella c.d. del cumulo materiale, consistente invece nella somma delle sanzioni previste per ciascuna violazione commessa.
La regola del cumulo giuridico costituisce un trattamento di favore nei confronti dell’autore della violazione, in quanto consente una riduzione del trattamento sanzionatorio irrogabile in caso di pluralità di infrazioni.
Anche l’art. 8, comma 1 della legge n. 689/1981, c.d. legge di depenalizzazione, prevede che (salvo che sia diversamente stabilito dalla legge), chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Per quanto riguardo l’accesso in ZTL, proprio il comma 2 dell’art. 198 C.d.S. prevede una deroga all’applicazione del cumulo giuridico: infatti il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni relativi alle aree pedonali urbane e alle zone a traffico limitato è soggetto alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
Quindi, per quanto riguarda l’abusivo accesso in zona a traffico limitato, la risposta al presente quesito non può che essere negativa, come confermato anche da Cass. Civ., Sez. VI, ord. 26434/2014.
Rispetto, invece, alla violazione dei limiti di velocità, la soluzione dipende essenzialmente dall’ampiezza degli intervalli temporali tra le diverse infrazioni.
Ricordiamo, infatti, che, a mente delle norme appena citate, presupposto per l’applicazione del cumulo giuridico è l’unicità della condotta illecita; ovvero, le violazioni, della stessa o di diverse disposizioni di legge, devono essere realizzate con una sola azione od omissione.
È chiaro, pertanto, che l’unicità della condotta non sussiste in presenza di violazioni commesse a distanza di giorni (ma anche di ore) l’una dall’altra.
In ogni caso, l’esame dei verbali di accertamento consentirebbe una risposta certamente più specifica al presente quesito.