Cass. civ. n. 2864/2020
In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale odi sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità dell’incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli.
Cass. civ. n. 10513/2017
Presupposto per l’applicazione dell’art. 2054 c.c. e della correlata normativa sull’assicurazione obbligatoria per la r.c.a., nonché del codice della strada, è che il sinistro avvenga in un’area stradale o ad essa equiparata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che un fondo agricolo potesse essere oggetto della suddetta equiparazione, mancando l’accertamento che tale area privata fosse aperta all’uso del pubblico ed ordinariamente adibita a traffico veicolare).
Cass. civ. n. 22406/2011
In materia di circolazione stradale, ove un veicolo ne tamponi un altro che si sia immesso sulla sua carreggiata previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui agli artt. 154 e 149 cod. strada. Infatti, se il conducente del veicolo che ha invertito il proprio senso di marcia abbia omesso di dare al precedenza al veicolo sopraggiungente, così incorrendo nella violazione dell’art. 154 cod. strada, non è configurabile a carico del conducente di quest’ultimo veicolo la violazione dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, di cui all’art. 149 cod. strada.
Cass. civ. n. 15766/2009
In tema di circolazione stradale, non è configurabile l’illecito previsto dall’art. 154, comma 6, del codice della strada laddove le carreggiate interessate dall’inversione del senso di marcia del veicolo non siano adiacenti, ma separate da un’area legittimamente transitabile (nel caso di specie, uno spartitraffico adibito a parcheggio) ed il veicolo (al cui conducente si imputa la violazione dell’anzidetto art. 154, comma 6) provenga da quest’ultima.
Cass. pen. n. 10223/2005
In tema di circolazione stradale, in ipotesi di svolta a destra, il conducente di un veicolo (soprattutto — come nella specie — di grosse dimensioni) ha il dovere di assicurarsi con assoluta certezza che intraprendendo la manovra non crei pericolo o intralcio ad altri utenti della strada. (La Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva assolto l’imputato il quale, alla guida di un camion, nel girare a destra aveva provocato la morte di una ciclista: la Corte ha ritenuto contraddittoria e illogica la sentenza nella quale si affermava come la precisa osservanza di tutte le regole durante la manovra avrebbe costituito una forma di diligenza impossibile da osservare per il guidatore).
Cass. pen. n. 4825/2003
Il conducente di un veicolo, quando intende cambiare la direzione di marcia, spostandosi nell’ambito della carreggiata occupata in senso longitudinale ha l’obbligo di segnalarlo. Infatti il concetto di direzione di marcia, di cui all’art. 154 c.d.s. indica la traiettoria seguita dal mezzo circolante, e non il «verso» o il «senso di marcia», che mostrano, invece, nell’ambito di una direzione, il lato dal quale la stessa è impegnata. (Fattispecie in cui è stato individuato un profilo di colpa nel comportamento del conducente che, dovendo cambiare direzione di marcia per effettuare il sorpasso a destra, non si assicurava di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e nel non aver segnalato con sufficiente anticipo la sua intenzione).
Cass. pen. n. 12505/2000
In tema di ricorso per cassazione, non costituisce nuova deduzione la prospettazione operata dalla parte civile di un nuovo profilo di colpa, specificamente individuato nell’atto di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, ma già ben evidenziato nel capo di imputazione. (Fattispecie in cui, in presenza di imputazione per lesioni ed omicidio colposi, conseguenti alla circolazione automobilistica, eventi addebitati all’imputato in conseguenza della sua imprudente condotta di guida, avendo egli effettuato svolta a sinistra mentre il suo veicolo veniva superato da un altro, la ricorrente parte civile, a seguito di sentenza di assoluzione in secondo grado, ha denunziato violazione dell’art. 154, comma 1, lett. a) e comma 3, lett. b) del cod. strada, in relazione all’art. 40 c.p.).
Cass. pen. n. 5816/1995
Il fondamento della responsabilità per colpa per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline consiste nel fatto che dette norme sono dirette a prevenire eventi pregiudizievoli. In particolare, norme di comportamento come quelle sulla circolazione stradale, determinano anche un ragionevole affidamento sulla loro osservanza da parte di tutti gli utenti della strada. Tali regole di colpa specifica esauriscono la loro funzione di imputazione per colpa al momento del verificarsi del fatto, ma non incidono sulla fattispecie; sicché la variazione della norma precauzionale, per modifica della situazione che essa previene o per le esigenze che compone non muta la fattispecie incriminatrice, neanche sotto il profilo soggettivo, perché non mutano i criteri di imputazione soggettiva della colpa: è la regola storica che ha esaurito il suo compito al momento del fatto. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo per violazione dell’art. 105, comma settimo, codice stradale abrogato (che è interpretato nel senso che il conducente, proveniente da strada pubblica, prima di immettere su area privata, deve portarsi sul margine destro della carreggiata, segnalare tempestivamente il cambio di direzione, dare la precedenza a tutti i veicoli compresi quelli provenienti da tergo ed avere una visibilità completa del luogo di manovra), che è stato sostituito dall’art. 154, comma terzo, lettera b), del nuovo codice (secondo cui per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, il conducente deve accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata), disposizione questa più favorevole perché non prevede come illecito il comportamento allora tenuto).