(massima n. 1)
In materia di circolazione stradale, ove un veicolo ne tamponi un altro che si sia immesso sulla sua carreggiata previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui agli artt. 154 e 149 cod. strada. Infatti, se il conducente del veicolo che ha invertito il proprio senso di marcia abbia omesso di dare al precedenza al veicolo sopraggiungente, così incorrendo nella violazione dell’art. 154 cod. strada, non è configurabile a carico del conducente di quest’ultimo veicolo la violazione dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, di cui all’art. 149 cod. strada.