(massima n. 1)
In tema di assicurazione della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora le clausole di polizza condizionino la copertura assicurativa all’abilitazione del conducente alla guida, «a norma di legge», senza esplicitamente richiedere il possesso della patente di guida, detta condizione deve ritenersi sussistente anche nel caso di persona che si eserciti alla guida con l’autorizzazione prevista dall’art. 83 comma primo del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (vecchio codice della strada) e con a fianco persona munita di patente in funzione di istruttore, perché, in tale situazione, l’indicata norma prevede una piena abilitazione del conducente, del tutto equiparabile a quella derivante dal conseguimento della patente.