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Articolo 95 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Duplicato della carta di circolazione

Dispositivo dell'art. 95 Codice della strada

1. [Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.](5)

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 1 (3)

2. [L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all'art. 92.](4)

3. [In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.](4)

4. [L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla legge 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni.](4)

5. [Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione.](4)

6. [Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.](5)

7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

Note

(1) Comma inserito dal decreto legge 27 giugno 2003 n.151, convertito con legge 1° agosto 2003 n. 214.
(2) Parola "duplicato" inserita dal decreto legge 27 giugno 2003 n.151, convertito con legge 1° agosto 2003 n. 214.
(3) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120.
(4) Comma abrogato, con decorrenza 13 maggio 2000 dal DPR 9 marzo 2000 n. 105, in G.U. 28 aprile 2000, il quale all'art. 2 stabilisce una disciplina che rimane in vigore fino a quella di cui al comma 1-bis.
(5) Comma soppresso dal D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 98.

Massime relative all'art. 95 Codice della strada

Cass. civ. n. 3826/1994

L'obbligo del venditore di un autoveicolo di consegnare all'acquirente ai sensi dell'art. 1477 c.c. i documenti necessari per l'uso e la circolazione del veicolo comporta, qualora siano stati trasmessi soltanto dei documenti con efficacia provvisoria (nella specie, foglio di via), che il venditore debba provvedere, salvo patto contrario, al loro rinnovo, fino a quando non avvenga la consegna dei documenti definitivi (carta di circolazione) alla quale egli č comunque tenuto, costituendo i primi una surrogazione temporanea dei secondi. (Nella specie, la Corte Suprema nell'enunciare l'esposto principia ha annullato la sentenza del merito, per avere omesso di accertare la configurabilitā, o meno, della violazione del dovere di correttezza agli effetti del secondo comma dell'art. 1227 c.c. con riguardo al comportamento del compratore, che aveva omesso di avvisare il venditore della scadenza del documento provvisorio senza il rilascio di quello definitivo).

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