(massima n. 1)
L'obbligo del venditore di un autoveicolo di consegnare all'acquirente ai sensi dell'art. 1477 c.c. i documenti necessari per l'uso e la circolazione del veicolo comporta, qualora siano stati trasmessi soltanto dei documenti con efficacia provvisoria (nella specie, foglio di via), che il venditore debba provvedere, salvo patto contrario, al loro rinnovo, fino a quando non avvenga la consegna dei documenti definitivi (carta di circolazione) alla quale egli č comunque tenuto, costituendo i primi una surrogazione temporanea dei secondi. (Nella specie, la Corte Suprema nell'enunciare l'esposto principia ha annullato la sentenza del merito, per avere omesso di accertare la configurabilitā, o meno, della violazione del dovere di correttezza agli effetti del secondo comma dell'art. 1227 c.c. con riguardo al comportamento del compratore, che aveva omesso di avvisare il venditore della scadenza del documento provvisorio senza il rilascio di quello definitivo).