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Articolo 102 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa

Dispositivo dell'art. 102 Codice della strada

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Massime relative all'art. 102 Codice della strada

Cass. civ. n. 20130/2015

In caso di nuova immatricolazione di un veicolo per smarrimento della targa, il permesso di circolazione nelle zone a traffico limitato riferito alla targa smarrita non vale per la targa nuova, restando il veicolo identico in senso materiale, ma non in senso giuridico.

Cass. pen. n. 2597/1995

Chi circola alla guida di un veicolo munito di targa riprodotta per imitazione di quella originale, con le stesse indicazioni di questa, senza avere provveduto agli adempimenti di cui ai commi primo e secondo dell’art. 102 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, vale a dire senza averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione ovvero, dopo i quindici giorni dalla presentazione della denuncia detta, senza richiesta di nuova immatricolazione, risponde della violazione prevista dal comma sesto del citato art. 102, e non già della contravvenzione di cui all’art. 100, comma dodicesimo, d.lgs. 285/1992. Quest’ultima norma, infatti, sanziona la circolazione con targa non propria del veicolo ma appartenente ad altro mezzo nonché l’ipotesi di circolazione con targa contraffatta consistente sia nella contraffazione degli estremi della targa originaria o nella creazione di una targa per imitazione sia nella sostituzione della targa vera, occultata o soppressa, con altra contenente estremi diversi, coincidenti o meno con quelli di altra targa di un diverso veicolo.

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