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Articolo 79 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

Dispositivo dell'art. 79 Codice della strada

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1 del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. La misura della sanzione è da € 1.208 a € 12.084 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter. 1 2

Note

(1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(2) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

Massime relative all'art. 79 Codice della strada

Cass. pen. n. 32128/2011

In tema di reati colposi per violazione di norme sulla circolazione stradale, il conducente di veicolo con rimorchio ha l’obbligo di accertarsi personalmente che l’aggancio del rimorchio alla motrice sia effettuato in modo idoneo ed efficiente, dovendo comportarsi, come ogni utente della strada, in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, sicché è responsabile per colpa nel caso di sganciamento del rimorchio dalla motrice, con conseguente causazione di sinistro stradale, dipendente da omesso fissaggio del perno di aggancio con un dispositivo di sicurezza.

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