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Articolo 78 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

Dispositivo dell'art. 78 Codice della strada

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali(1).

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 49 comma 5-ter lettera g) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

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Consulenze legali
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ANDREA I. chiede
mercoledė 21/03/2018 - Piemonte
“Buongiorno, io avrei un problema e vorrei capire se mi converrebbe agire per vie legali.
Nel 2013 ho acquistato un automobile usata di categoria EURO 5B indicata a libretto.
Mi sono un po' informato su internet e ho capito che la mia auto dovrebbe rientrare (in base alle emissioni rilasciate) in categoria EURO 6 non indicata sul libretto all'epoca in quanto non esisteva ancora la normativa di riferimento.
Vi è già capitato un caso del genere?
La dicitura esatta riportata sul libretto è:
Risp. il reg. 459/2012 (EURO 5B)
io ho sentito la casa madre e la motorizzazione e tutti fanno finta di non capire la domanda.”
Consulenza legale i 24/03/2018
Esistono una serie di direttive europee che regolamentano le emissioni di inquinanti dei veicoli.
In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza.
La classificazione EURO 5 è entrata in vigore il 1 gennaio 2008. Essa indica tutti quei veicoli conformi alla direttiva 2005/55 CE B2.
La classificazione Euro 6 è divenuta obbligatoria per le immatricolazioni dal 1º settembre 2015.
Nel caso in esame, l’autovettura era stata acquistata nel 2013 e, ovviamente, era stata indicata la categoria euro 5 non essendo ancora esistente la normativa relativa alla classificazione euro 6.

Ciò posto, in base agli ulteriori chiarimenti forniti, oggetto del quesito è (in presenza di un rifiuto della casa costruttrice e della motorizzazione civile) se si possa chiedere in via giudiziale aggiornamento della carta di circolazione che indichi la classificazione euro 6 anziché euro 5 sussistendone le caratteristiche tecniche (quindi senza effettuare modifiche alla vettura).

Prima di rispondere, va premesso che il presupposto per richiedere una qualsiasi tutela legale che “obblighi” un soggetto a porre in essere un determinato adempimento è la sussistenza di un dovere giuridico (derivante dalla legge o da un accordo tra le parti) in capo al medesimo.

Nel caso di specie, non vertendo in tema di contratti, occorre quindi verificare se vi sia una norma di legge che imponga una modifica in tal senso della carta di circolazione in caso di richiesta dell’interessato.
A ben vedere, non esiste un obbligo giuridico per la casa madre o per la motorizzazione civile di aggiornare la carta di circolazione ogni qualvolta lo richieda il proprietario della vettura.
O meglio, le uniche modifiche previste dal legislatore che richiedono un aggiornamento della carta sono quelle previste dagli artt. 236 e 247 bis del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992).
In base al predetto art. 236 (che richiama l'art.78 del codice della strada) ogni modifica che riguardi: la massa complessiva massima; la massa massima rimorchiabile; le masse massime sugli assi; il numero di assi; gli interassi; le carreggiate; gli sbalzi; il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;la potenza massima del motore o il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.
Come specifica la predetta norma, "l'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata."
La medesima norma fa riferimento anche alle modifiche relative alle “caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V”. In tale appendice, si fa riferimento anche alle “emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.”
L’art. 247 bis riguarda invece i casi di aggiornamento della carta di circolazione qualora ci sia stata una modifica dell’intestatario.

Precisato quanto precede, il caso in esame non appare rientrare in nessuna delle predette ipotesi.
Forse, in via analogica, la classe potrebbe rientrare nella fattispecie delle emissioni inquinanti previste nella sopra citata appendice V richiamata dall’art. 236.
Tuttavia, nel nostro caso non si parla di modifiche effettuate alla autovettura ma di una mera richiesta di modificare l’indicazione della classe euro di appartenenza.
In mancanza quindi di un obbligo di legge ad apportare un aggiornamento in tal senso alla carta di circolazione, riteniamo che non vi siano i presupposti per agire legalmente.
Tutt’al più, si può provare ad inoltrare una richiesta formale di autorizzazione alla casa costruttrice (cioè a mezzo raccomandata a/r o pec) in modo da avere una risposta scritta con l'indicazione delle ragioni del diniego.