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Articolo 44 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Passaggi a livello

Dispositivo dell'art. 44 Codice della strada

1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.

2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.

3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.

4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Massime relative all'art. 44 Codice della strada

Cass. civ. n. 22889/2015

Il conducente di un veicolo che si approssimi ad un passaggio a livello, sia esso custodito o incustodito, è tenuto ad osservare — ai sensi dell’articolo 147 cod. strada — non soltanto le segnalazioni acustiche e luminose in funzione nei passaggi a livello, ma anche la «massima prudenza al fine di evitare incidenti», nonché ad accertare — sebbene unicamente nel caso di passaggio a livello senza barriere o semibarriere — che «nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari». (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza impugnata che nell’accertare la colpa esclusiva del conducente del veicolo, per la collisione con un treno in prossimità di un passaggio a livello senza barriere, ha ritenuto dirimente la constatazione dell’attraversamento dei binari da parte del conducente «come se non avesse percepito né le segnalazioni visive né quelle acustiche», pur accertate funzionanti, prescindendo, così, da ogni valutazione sul limite di velocità previsto per il treno — fissato in quel punto in 80 km orari — e sulla necessità di disapplicare tale previsione, in quanto ritenuta contraria a regole di comune prudenza).

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