(massima n. 1)
Il conducente di un veicolo che si approssimi ad un passaggio a livello, sia esso custodito o incustodito, è tenuto ad osservare — ai sensi dell’articolo 147 cod. strada — non soltanto le segnalazioni acustiche e luminose in funzione nei passaggi a livello, ma anche la «massima prudenza al fine di evitare incidenti», nonché ad accertare — sebbene unicamente nel caso di passaggio a livello senza barriere o semibarriere — che «nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari». (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza impugnata che nell’accertare la colpa esclusiva del conducente del veicolo, per la collisione con un treno in prossimità di un passaggio a livello senza barriere, ha ritenuto dirimente la constatazione dell’attraversamento dei binari da parte del conducente «come se non avesse percepito né le segnalazioni visive né quelle acustiche», pur accertate funzionanti, prescindendo, così, da ogni valutazione sul limite di velocità previsto per il treno — fissato in quel punto in 80 km orari — e sulla necessità di disapplicare tale previsione, in quanto ritenuta contraria a regole di comune prudenza).