(massima n. 1)
In base all’art. 18, quarto comma, del nuovo codice della strada, l’ente proprietario della strada ha il potere-dovere di verificare le situazioni di fatto esistenti all’atto della sua entrata in vigore al fine di renderle conformi alle esigenze di sicurezza della circolazione, dettando le prescrizioni necessarie ad eliminare ogni pericolo attuale, nonché sanzionando ogni eventuale difformità anche preesistente all’entrata in vigore della norma. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei proprietari di un fondo, che avevano mantenuto, all'interno della loro proprietà e nella fascia di rispetto con la strada provinciale, una siepe di altezza tale da ostacolare il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione).