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Articolo 49 septies Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Scuole nautiche

Dispositivo dell'art. 49 septies Codice della nautica da diporto

1. Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese.

2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali è ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le province, le città metropolitane e le province autonome dispongono l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attività delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività.

3. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica è presentata, per il tramite dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica può essere presentata da soggetti che:

  1. a) hanno compiuto gli anni ventuno;
  2. b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  3. c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
  4. d) dispongono di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria.

5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacità patrimoniale o della polizza fideiussoria, che è richiesta alla persona giuridica.

6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non può essere presentata dai soggetti che:

  1. a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  2. b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  3. c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  4. d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.

7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante.

8. A ciascuna sede della scuola nautica è preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacità patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico è un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o città metropolitana o provincia autonoma.

9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il tramite dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attività di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione.

10. Le scuole nautiche svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unità da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio dell'attività di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico è indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed è comprovato il possesso dei requisiti prescritti.

12. Possono svolgere l'attività di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49 quinquies del presente codice. Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

13. Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49 quinquies del presente codice.

14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti:

  1. a) hanno un'età non inferiore ad anni ventuno;
  2. b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  3. c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;
  4. d) se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;
  5. e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).

15. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attività o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.

17. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

18. In caso di esercizio dell'attività di scuola nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21, è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività, o di interdizione dall'esercizio dell'attività nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 21.

19. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica.

20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla città metropolitana o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:

  1. a) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;
  2. b) modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di una scuola nautica;
  3. c) requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità patrimoniale;
  4. d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti;
  5. e) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;
  6. f) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
  7. g) requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15;
  8. h) disciplina dell'attività pubblicitaria;
  9. i) tariffario minimo;
  10. l) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 12 novembre 2020, n. 160.

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Consulenze legali
relative all'articolo 49 septies Codice della nautica da diporto

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. S. chiede
martedģ 07/11/2023
“La presente per chiedere un autorevole parere in merito alla seguente norma:
D.M. 30 agosto 2023, n.142 in esecuzione dell' art.49 septies del D.Lgs.18 luglio 2005, n.171
La legge delega all'art.49 septies Comma 21 lett.i impone un tariffario minimo.
Può essere tale norma impugnata per incostituzionalità in violazione al principio della libera concorrenza?
L' art.22 del D.M. 30 agosto 2023, n.142 impone alla scuola nautica l'adeguamento ai requisiti normativi alla prima scia di variazione.
Può essere quest'ultima considerata una norma transitoria che crea una concorrenza sleale fra le stesse scuole nautiche ovvero fra coloro che sono costretti all'adeguamento prima della scadenza del termine ( fra cui adeguare il prezziario) rispetto a coloro che possono continuare ad operare in attesa dell termine ultimo previsto per l adeguamento continuando dunque ad applicare il proprio prezziario fino alla scadenza del termine?
In caso affermativo quale percorso suggerite per sollevare la questione di legittimità costituzionale?
Si ringrazia per l'attenzione.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 15/11/2023
La definizione da parte del Ministero di tariffe minime non crea alcuna ingiustificata disuguaglianza, né ostacola la libera iniziativa economica, pertanto non viola gli artt. 3 e 41 Cost., se funzionale alla tutela di primari interessi generali.
Sul punto si è espressa la Corte Costituzionale in relazione ad altri settori, nello specifico con riferimento agli autotrasportatori, con l'ordinanza n. 47 del 7 febbraio 2018, ritenendo quali interessi generali primari la sicurezza stradale e degli stessi autotrasportatori (ponendosi così sul solco dell’ordinanza del 21 giugno 2016 della Corte di Giustizia Europea).
Nel caso di specie, si ritiene che le medesime ragioni di sicurezza, tanto per i fornitori, quanto per i fruitori del servizio, possano giustificare l’imposizione di un tariffario minimo per i servizi offerti, che possa garantire l’adozione di determinati standard qualitativi del servizio stesso.

Questione differente è la disciplina transitoria, che impone l’adeguamento ai requisiti di cui all’49 septies del Codice della nautica da diporto (D. Lgs.18 luglio 2005, n.171) entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del D.M. 30 agosto 2023, n.142.
In tale contesto, il termine imposto non appare ragionevole se rapportato agli adempimenti richiesti, soprattutto se si considera che l’adeguamento ai requisiti normativi (tra cui il tariffario minimo) può generare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese del settore, creando una situazione potenzialmente discriminatoria per quelle che scelgono, o sono obbligate, ad adeguarsi in tempi ristretti, nonché per quelle che entrano nel settore successivamente all’entrata in vigore del decreto.

In ogni caso, l’eventuale questione di legittimità costituzionale su un atto legislativo può essere sollevata attraverso un ricorso in via incidentale, o un ricorso in via principale.
Si ha ricorso in via principale quando la questione di legittimità costituzionale viene sollevata direttamente innanzi alla Corte costituzionale; il ricorso può essere proposto dallo Stato contro leggi regionali o dalla Regione contro leggi statali o di altre Regioni.

Si ha ricorso in via incidentale quando la questione di legittimità costituzionale sorge innanzi ad una autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento giudiziario; in questo caso può essere sollevata da una delle parti o dal giudice dinanzi al quale pende il giudizio.
Le parti, tuttavia, non possono adire direttamente la Corte costituzionale, ma devono presentare una istanza al giudice della causa in corso, il quale, valutata la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del giudizio di costituzionalità (rilevanza della questione per la risoluzione del giudizio in corso e la sua non manifesta infondatezza), provvederà alla sospensione del giudizio e alla remissione della questione alla Corte costituzionale; il giudizio è sospeso fino alla pronuncia della Corte costituzionale.
Per potervi procedere, pertanto, sarà necessario instaurare un procedimento innanzi ad un giudice, ad esempio impugnando il provvedimento al TAR, così che, nel corso del giudizio così instaurato, si potrà sollevarela questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 del D.M. 30 agosto 2023, n.142.