1. Le regioni disciplinano le modalitą di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacitą di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalitą della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresģ le modalitą di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.