1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalitą per la classificazione dello stato di qualitą dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.
1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando č effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, č indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e il "limite di quantificazione" di tale tecnica č superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.