[1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia gią stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformitą alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza.]