Articolo abrogato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4.
[1. Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilitą dei termini per la conclusione della procedura sino ad un massimo di sessanta giorni.]