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Articolo 226 quater Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Plastiche monouso

Dispositivo dell'art. 226 quater Codice dell'ambiente

1. (1) [Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare", COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

  1. a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
  2. b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con bio-polimeri di origine vegetale;
  3. c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.](2)

2. [Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:

  1. a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
  2. b) l'elaborazione di standard qualitativi per la:
  3. 1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
  4. 2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;
  5. c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
  6. d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.](2)

3. [Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:

  1. a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
  2. b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;
  3. c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.](2)

4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo.

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 1 comma 802 della L. 30 dicembre 2018 n. 145.
(2) Tale comma è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), del D.L. 8 novembre 2021, n. 196.

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