(massima n. 1)
Non costituisce vizio di una sentenza di primo grado la circostanza che il suo contenuto sia diverso da quello di una precedente ordinanza cautelare (in primo grado o nella sua versione come riformata in appello), atteso che la tutela di natura interinale poggia su una cognizione sommaria; di conseguenza, stante l'autonomia tra la fase cautelare e decisoria e la diversitā dei rispettivi presupposti, l'eventuale difformitā tra la decisione cautelare e quella di merito rientra nella fisiologia processuale e non dā luogo ad alcuna invaliditā, essendo destinata a restare definitivamente assorbita dalla sentenza di merito.