(massima n. 1)
Ai fini della validitā della sentenza in forma semplificata č necessario che il Collegio, oltre alla previa verifica della regolaritā del contraddittorio e della completezza dell'istruttoria, abbia puntualmente informato le parti costituite - e presenti all'udienza in camera di consiglio - della possibilitā di adottare un tale tipo di pronuncia. Tale informazione, che non č finalizzata alla previa acquisizione del consenso delle parti (non richiesto dalla legge), bensė a consentire alle parti l'esercizio completo ed esauriente del proprio diritto di difesa nel caso concreto, deve essere riferita specificamente alla singola controversia e non puō pertanto essere considerata validamente sostituita dall'avvertimento eventualmente fatto in sede di preliminari d'udienza per tutte le istanze cautelari da chiamare nella camera di consiglio, in quanto siffatto modus procedendi frustrerebbe la specifica funzione di garanzia del diritto di difesa immanente alla prescrizione normativa dell'audizione delle parti sul punto. Infatti, nell'udienza in camera di consiglio č essenziale l'apporto delle parti che deve poter essere dato nella pienezza degli elementi conoscitivi riferiti anche alle tesi avversarie, e potendosi dunque solo in tale momento processuale (re cognita) acquisire un parere delle parti, seppure non vincolante per l'organo giudicante. Ne consegue che del tutto superflua e non significativa č la mera comunicazione effettuata indistintamente per tutte le cause chiamate all'udienza cautelare e concernente la possibilitā di una decisione nel merito della controversia, risolvendosi simile comunicazione in un mero richiamo astratto del dato normativo, mentre il contraddittorio va instaurato sul punto in esame nell'ambito di ogni singola controversia, onde consentire una valutazione in concreto della ricorrenza, o meno, dei presupposti cui le norme sopra richiamate subordinano il ricorso alla decisione semplificata.