Cons. Stato n. 1871/2019
L'esigenza di instaurare il contraddittorio tra le parti è ineludibile quando sia acquisita nuova documentazione agli atti del giudizio (arg. ex artt. 54, comma 1, 64, 73 D.Lgs. n. 104/2010). La disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d'appello ha natura indisponibile, il che implica che, fermo restando l'onere di articolare specifici motivi di appello e il generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione, nei casi di cui all'art. 105 D.Lgs 105/2010, il giudice d'appello deve procedere all'annullamento con rinvio anche se la parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa in secondo grado. Le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 D.lgs 104/2010 hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive. Quindi, non rientrano nel perimetro applicativo della norma processuale: a) la erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado né la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente, rientrandovi invece il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado; b) la erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado né la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente, rientrandovi invece il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado; c) la mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, nella specie sulla domanda di risarcimento del danno conseguente all'annullamento dei provvedimenti impugnati; d) l'erronea declaratoria d'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, anche se è sempre possibile per il giudice d'appello riqualificare il dispositivo delle sentenze in rito, quando accerti la patologica eversione da parte del giudice di prime cure dall'obbligo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato o dall'obbligo di motivazione, con possibile integrazione delle ipotesi di annullamento con rinvio per violazione del diritto di difesa e nullità della sentenza impugnata.
Cons. Stato n. 117/2019
Nel corso di un giudizio amministrativo può essere eccezionalmente autorizzata su richiesta della parte la presentazione tardiva di memorie o documenti purché sia rispettato il diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti.
Cons. Stato n. 18/2016
In base al differimento del decorso del termine processuale a giorni che abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, previsto dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, della legge n. 742 del 1969, il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale va computato nel termine in questione.
Cons. Stato n. 3192/2016
Nel processo amministrativo i termini previsti dall'art. 73, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54, comma 1, CPA (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III bis, n. 4031 del 2015).
Cons. Stato n. 916/2016
È illegittima, per violazione degli artt. 54 e 73 del cod. proc. amm. e, in particolare, per lesione del diritto di difesa e per violazione del principio del contraddittorio, una sentenza nel caso in cui: a) la costituzione in giudizio della P.A. resistente sia avvenuta solo tre giorni prima della data fissata per l'udienza di merito; b) alla parte ricorrente non sia stato assegnato un termine a difesa adeguato; c) l'inosservanza dei termini di cui all'art. 73, comma 1, del cod. proc. amm. sia stata fatta constare a verbale con specifica dichiarazione (nella specie, la dichiarazione era del seguente tenore: "il difensore di parte ricorrente dichiara di opporsi al deposito tardivo di memorie e documenti depositati dal Comune").
Cons. Stato n. 196/2016
Nel giudizio amministrativo, ove il deposito dei documenti comporti una lesione del diritto di difesa del ricorrente, il giudice può disporre il rinvio dell'udienza a data fissa, nel termine che riterrà congruo rispetto alla rilevazioni sollevate in udienza per consentirne la valutazione a garanzia del contraddittorio sostanziale.
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La disciplina dell'art. 54 c.p.a., che consente di autorizzare, su richiesta di parte, la presentazione tardiva di documenti, è applicabile nel caso in cui la produzione stessa sia risultata estremamente difficile per l'esistenza del segreto istruttorio (nella specie si trattava di documenti relativi ad uno scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose) e comunque sia stato assicurato il pieno rispetto del diritto dei ricorrenti al contraddittorio su tali atti.
Cons. Stato n. 3252/2011
I termini di cui all'art. 54 c.p.a. sono perentori a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudice.
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I termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori e non possono essere superati sul semplice accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione della estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge (art. 54, comma 1, c.p.a.). Ai sensi dell'art. 54 c.p.a. la presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, su richiesta di parte, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile; in ogni caso va assicurato il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio sugli atti tardivamente depositati. Se ne desume che: a) i termini di deposito di documenti, memorie e repliche sono imposti a pena di decadenza; b) il deposito tardivo è possibile solo se c'è un'autorizzazione del collegio che si atteggia a rimessione in termini per errore scusabile, come ipotesi speciale di essa, di cui condivide i presupposti; c) va comunque garantito il contraddittorio.
Cons. Stato n. 1661/2011
Al termine lungo di un anno per impugnare le sentenze del Tar non notificate deve essere aggiunto il tempo corrispondente alla sospensione dei termini nel periodo feriale, che è di 46 giorni e non di 45 giorni, tanti essendo i giorni compresi nel periodo di sospensione che decorre dal 1 agosto al 15 settembre.
Cons. Stato n. 629/2011
Ai sensi dell'art. 54, c.p.a. è inammissibile la memoria depositata oltre il termine perentorio da esso fissato, al quale il Collegio può derogare solo su richiesta di parte.