(massima n. 3)
L'appello incidentale autonomo, essendo sostenuto da un interesse che non dipende dall'impugnativa principale, deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza ovvero entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'appello principale (trenta giorni nel rito speciale di cui all'art. 23 bis, L. n. 1034/1971), se questa sia antecedente alla data di notifica della sentenza di primo grado, sempre che sia rispettato il termine lungo per l'impugnazione delle sentenze. Invero, il termine lungo per l'appello costituisce il limite temporale massimo per la proposizione dell'impugnazione, oltre che principale, anche incidentale autonoma, il quale opera indipendentemente dalla notificazione della pronuncia impugnata e, quindi, non č suscettibile di superamento, nemmeno quando, alla sua scadenza, non sia ancora maturato il termine breve dalla data di detta notificazione (fattispecie prima della entrata in vigore dell'art. 96 c.p.a.).