Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 53 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Abbreviazione dei termini

Dispositivo dell'art. 53 Codice del processo amministrativo

1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.

2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.

Spiegazione dell'art. 53 Codice del processo amministrativo

La norma in esame, di frequente applicazione con riferimento alla fissazione delle camere di consiglio in materia cautelare, si occupa di disciplinare l’abbreviazione dei termini processuali.
L’obiettivo sotteso a tale previsione è quello di dare attuazione al principio di effettività della tutela e pure a quello di ragionevole durata del processo.
Nello specifico, il legislatore dispone che, nel caso sussistano evidenti motivi di urgenza, il Presidente del TAR possa abbreviare fino alla metà
  • i termini previsti per la fissazione di udienze o di camere di consiglio;
  • i termini previsti per le difese.
Una simile abbreviazione deve essere espressamente richiesta dalla parte che ne ha interesse, la quale, nel caso in cui ottenga un decreto di abbreviazione del termine in calce alla domanda, dovrà notificarlo alla PA resistente nonché ai controinteressati.
Solo a partire dal momento di questa notifica inizia a decorrere il termine abbreviato.

Massime relative all'art. 53 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 5769/2011

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), è ammesso l'accertamento tecnico preventivo nel processo amministrativo.

Cons. Stato n. 1640/2010

Ai sensi dell'art. 36 del R.D. n. 642 del 1907, la facoltà del presidente dell'organo giudicante di disporre l'abbreviazione del termine per la presentazione delle memorie non incontra limiti espliciti. L'abbreviazione del termine a un giorno, giustificata dal fatto che il processo si inserisce in un procedimento, come quello elettorale, scandito da termini in ogni sua fase, se comprime il diritto di difesa delle controparti, non ne rende peraltro impossibile l'esercizio. È da osservare che la idoneità del termine concesso a garantire l'integralità del contraddittorio, può formare oggetto di contestazione delle parti interessate. La giurisprudenza amministrativa, infatti, afferma, con esplicito riferimento alla decisione del merito nella sede cautelare, che "è onere della parte intimata quello di costituirsi tempestivamente, una volta ricevuta la notifica, in modo da presenziare alla discussione in camera di consiglio ed eventualmente rappresentare necessità difensive tali da rendere necessario posticipare la spedizione della causa a sentenza".

Cons. Stato n. 4487/2004

Il giudice può procedere all'utilizzazione del meccanismo di conversione della fase cautelare in quella di merito nel rispetto dei limiti fissati dal legislatore a garanzia delle parti e poiché, ai sensi dell'art. 36 R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e dell'art. 2, D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 642, il giudice si pronuncia sulla domanda di sospensione dell'atto nella prima camera di consiglio successiva alla scadenza del termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso, è in tale termine che vanno ravvisati i suddetti limiti minimi a garanzia del diritto di difesa delle parti, non ulteriormente comprimibili, se non in violazione degli art. 24 e 111 cost.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!