(massima n. 1)
Il giudice può procedere all'utilizzazione del meccanismo di conversione della fase cautelare in quella di merito nel rispetto dei limiti fissati dal legislatore a garanzia delle parti e poiché, ai sensi dell'art. 36 R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e dell'art. 2, D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 642, il giudice si pronuncia sulla domanda di sospensione dell'atto nella prima camera di consiglio successiva alla scadenza del termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso, è in tale termine che vanno ravvisati i suddetti limiti minimi a garanzia del diritto di difesa delle parti, non ulteriormente comprimibili, se non in violazione degli art. 24 e 111 cost.