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Articolo 48 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario

Dispositivo dell'art. 48 Codice del processo amministrativo

1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.

2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.

3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.

Spiegazione dell'art. 48 Codice del processo amministrativo

Questa norma si occupa di disciplinare la trasposizione del ricorso straordinario. Con “trasposizione” si indica il fenomeno per cui, una volta proposto ricorso straordinario ex art. 8 ss. DPR n. 1199/1971, la controversia “viene traslata” e continua in sede giurisdizionale, cioè innanzi al TAR, per effetto:
  1. dell’atto di opposizione dei soggetti nei cui confronti è stato proposto il ricorso straordinario, compresi i controinteressati, le Pubbliche Amministrazioni, le Autorità amministrative indipendenti;
  2. del deposito dell’atto di costituzione in giudizio del ricorrente, con notificazione alle altre parti, entro sessanta giorni.
Una volta che il giudizio sia traslato innanzi al TAR, le eventuali pronunce cautelari pronunciate in sede straordinaria perdono effetto. Nello specifico, ciò avviene dopo sessanta giorni dal deposito dell’atto di costituzione.
La norma conclude precisando che, in caso di inammissibilità dell’opposizione, il TAR deve restituire gli atti e far proseguire il giudizio in sede straordinaria. L’Adunanza Plenaria n. 9/2013 al riguardo ha chiarito che tale norma prevede una speciale forma di traslatio iudicii e che il ricorso straordinario va considerato come la continuazione del medesimo giudizio incardinato con il ricorso al Giudice Amministrativo.

Massime relative all'art. 48 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 3396/2019

Il ricorso in opposizione ex art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010 può essere proposto da chiunque sia evocato con il ricorso straordinario atteso che in tal modo può essere allo stesso riconosciuta la possibilità che venga accertata la sua qualità o meno di controinteressato all'esito di un giudizio davanti al giudice amministrativo ordinariamente competente.

Cass. civ. n. 1413/2019

In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ove l'amministrazione intimata abbia proposto opposizione al ricorso ex art. 48 c.p.a., senza contestare la giurisdizione amministrativa, e il TAR l'abbia dichiarata inammissibile per tardività, rimettendo gli atti all'amministrazione per la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria, il regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale l'amministrazione deduca in tale sede l'insussistenza della giurisdizione amministrativa - presupposto indefettibile del ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 7, comma 8, c.p.a. -, ben può essere proposto fino al momento della pronuncia del parere del Consiglio di Stato che, formando il contenuto sostanziale della conforme decisione giustiziale del Presidente della Repubblica, ne costituisce l'antecedente necessario e segna il momento preclusivo per far valere il difetto del presupposto della decisione.

Cons. Stato n. 6124/2018

La disposizione di cui all'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010 deve essere intesa nel senso che il deposito in segreteria dell'atto di riassunzione in giudizio della parte ricorrente, cui è stato notificato l'atto di opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, laddove richiami nel suo integrale contenuto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e da cui si evinca chiaramente la volontà di insistere nell'impugnazione in sede giurisdizionale, è considerata rituale anche se non è rispettata la stretta sequenza prevista dalla norma processuale.

Cass. civ. n. 22752/2018

In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, la parte ricorrente che abbia allegato, come indefettibile presupposto della sua domanda, la giurisdizione del giudice amministrativo, senza che l'intimato abbia esercitato l'opposizione ex art. 48 c.p.a., né abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo regolamento preventivo di giurisdizione, non può proporre ricorso per Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c., avverso il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato reso sull'implicito o esplicito presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato dalla parte stessa, sul punto non soccombente.

Cons. Stato n. 3062/2018

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un rimedio alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale sicché, proposto il primo, non è più esperibile il secondo e viceversa (electa una via, non datur recursus ad alteram). Tale regola risponde al principio del ne bis in idem, essendo preordinata ad evitare che, sullo stesso provvedimento, il Consiglio di Stato si pronunci due volte, sebbene in veste diversa (id est, straordinaria e giurisdizionale), a tutela, dunque, più che dei privati ricorrenti della giurisdizione, avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla medesima controversia.

Cons. Stato n. 4849/2016

Secondo un'interpretazione non rigidamente ancorata al dato testuale, ma rispettosa della ratio dell'art. 48 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), deve ritenersi che il deposito in segreteria, nel termine perentorio di sessanta giorni, dell'atto di riassunzione in giudizio della parte ricorrente (cui è stato notificato l'atto di opposizione), che richiama nel suo integrale contenuto il ricorso straordinario e da cui si evinca chiaramente la volontà di insistere nell'impugnazione in sede giurisdizionale, debba ritenersi rituale, essendo rispettati i termini e, nella sostanza, gli adempimenti richiesti, anche se non nella stretta sequenza prevista dalla norma processuale, ovvero deposito e notifica di avviso alla controparte.

Cons. Stato n. 3496/2015

La norma che consente la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato in sede giurisdizionale è la norma fondante del rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale. Il ricorso straordinario alternativo al ricorso giurisdizionale, postula che qualsiasi parte, diversa dal ricorrente, abbia la possibilità di optare per il rimedio giurisdizionale, che offre maggiori garanzie rispetto al ricorso straordinario. L'istituto dell'opposizione rappresenta, infatti, lo strumento di ciascuna parte per adire il giudice precostituito per legge, in quanto il ricorso straordinario, rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone una concorde volontà di tutte le parti all'utilizzo di tale rimedio. (Esprime il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato improcedibile). Non vi è contrasto tra l'istituto dell'opposizione, previsto dagli artt. 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e 48, c.p.a., che consente la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, e la normativa di cui all'art. 47, secondo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/1), secondo cui ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge e sancisce il diritto al giusto processo. (Esprime il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato improcedibile). Le modifiche legislative di cui all'art. 69, L. 18 giugno 2009, n. 69 (che ha attribuito al Consiglio di Stato in sede di procedimento per ricorso straordinario la potestà di sollevare questione di costituzionalità e ha attribuito valore vincolante al parere reso in tale procedimento); all'art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (che ha previsto il pagamento del contributo unificato anche per il ricorrente in sede di ricorso straordinario) e, infine, all'art. 112, commi 1 e 2 lett. b) e d), D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (che ha introdotto la possibilità di esperire il ricorso in ottemperanza anche per la decisione sul ricorso straordinario), non hanno trasformato il rimedio in questione da amministrativo in giurisdizionale. (Esprime il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato improcedibile).

Cass. civ. n. 1242/2015

In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, la parte ricorrente che abbia allegato, come indefettibile presupposto della sua domanda, la giurisdizione del giudice amministrativo, senza che l'intimato abbia esercitato l'opposizione ex art. 48 c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010), né abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo regolamento preventivo di giurisdizione, non può proporre ricorso per Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. ed art. 362 c.p.c. avverso il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato reso sull'implicito, od esplicito, presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato dalla parte stessa, sul punto non soccombente.

Cons. Stato n. 1926/2011

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1199/1971, la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale avviene mediante deposito, da parte dell'originario ricorrente in sede straordinaria, di atto di costituzione in giudizio; trattasi, nella forma e nella sostanza, di una riassunzione dell'originario ricorso che non può contenere motivi diversi ma che non necessita del deposito dell'originario ricorso straordinario. Il rapporto processuale si instaura con il deposito del ricorso in sede giurisdizionale (e non con la sua notifica), tant'è che la parte che traspone un ricorso straordinario deve depositare il ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, ha la facoltà di notificare nuovamente il ricorso straordinario ed, infine, deve, nel medesimo termine di sessanta giorni, notificare alle controparti l'avviso di deposito dell'avvenuta trasposizione.

L'inammissibilità della trasposizione del ricorso straordinario (per tardività o mancato rispetto delle forme essenziali) non comporta riviviscenza del ricorso straordinario; tale effetto, infatti, si determina solo quando l'originario ricorso non sia ammissibile come ricorso giurisdizionale pur potendo essere deciso in sede straordinaria: la prima inammissibilità ha per oggetto l'atto di trasposizione, la seconda riguarda l'originario ricorso.

Cons. Stato n. 942/2010

Il principio della necessaria corrispondenza delle censure dedotte in sede gerarchica e di quelle successivamente prospettate in sede giurisdizionale vale pure per i ricorsi straordinari, essendo anche in tale sede preclusa la possibilità di modificare l'oggetto del contendere quale risulta individuato con il gravame gerarchico.

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