(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010 deve essere intesa nel senso che il deposito in segreteria dell'atto di riassunzione in giudizio della parte ricorrente, cui č stato notificato l'atto di opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, laddove richiami nel suo integrale contenuto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e da cui si evinca chiaramente la volontā di insistere nell'impugnazione in sede giurisdizionale, č considerata rituale anche se non č rispettata la stretta sequenza prevista dalla norma processuale.