La norma in esame è l’unica contenuta nel
Titolo IV del
Libro IV del Codice del
processo amministrativo, relativo al
procedimento di ingiunzione nel processo amministrativo.
In particolare, si prevede che nelle controversie devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto
diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del Codice di procedura civile.
Tale disposizione è stata introdotta in quanto l’ampliamento della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ha comportato l’esigenza di predisporre degli strumenti che consentano al ricorrente una
tutela sommaria del diritto soggettivo fatto valere: anche nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., pertanto, può essere emesso un
decreto ingiuntivo quando il ricorrente vanti un credito per una
somma di denaro liquida ed esigibile e presenti una
prova scritta. Sull’esatta definizione di questi presupposti, si rinvia perciò agli artt.
633 e
ss. c.p.c.
Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato.
L'opposizione si propone con
ricorso.