(massima n. 1)
La previsione normativa di cui all'art. 118 c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010) prevede che nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo 1° del Titolo 1° del Libro 4° del c.p.c. e, dunque, il procedimento di ingiunzione. In tal senso, pertanto, in ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sussiste per l'interessato la possibilitą di chiedere il decreto ingiuntivo al giudice predetto.