(massima n. 1)
In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, la violazione dei limiti della cognizione incidentale stabiliti dall'art. 8 c.p.a. non configura un eccesso di potere giurisdizionale, ma solo un error in procedendo, commesso dal giudice amministrativo all'interno della sua giurisdizione. Il principio č stato affermato con riguardo all'art. 8, comma 1, c.p.a. e non č quindi applicabile alla differente ipotesi in cui il giudice amministrativo svolga la propria cognizione in via incidentale su una questione che ad esso č espressamente sottratta, attenendo allo stato delle persone, espressamente riservata alla giurisdizione ordinaria.