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Articolo 140 decies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Accordi di natura transattiva e conciliativa

Dispositivo dell'art. 140 decies Codice del consumo

1. (1)Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140 novies.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il tribunale, sentiti l'ente legittimato e il professionista, può invitarli a raggiungere una transazione concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-novies entro un termine ragionevole.

3. Il tribunale verifica che la proposta transattiva o conciliativa non contrasti con norme imperative e non contenga clausole o obbligazioni non eseguibili tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati.

4. Si applica l'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile.

5. Si applica, altresì, l'articolo 840 quaterdecies del Codice di procedura civile in quanto compatibile.

Note

(1) Articolo introdotto, così come l'intero Titolo II.1 della Parte V, dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 28.
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".

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