Sostituisce l’originario art. 134 e sancisce la nullità di qualsiasi patto concluso tra venditore e
consumatore volto a limitare o eludere le garanzie previste a favore del consumatore nel presente capo del codice del consumo.
Va ricordato che le norme imperative costituiscono, unitamente all’
ordine pubblico ed al
buon costume, i criteri alla stregua dei quali l’ordine giuridico valuta l’agire autonomo dei privati ed in funzione dei quali appresta o nega tutela giuridica agli interessi concretamente perseguiti e applica le sue sanzioni.
La nullità viene, quindi, intesa quale strumento di controllo che permette all’ordinamento di intervenire e sindacare le scelte contrattuali dei privati.
Si tratta di una chiara ipotesi di nullità di protezione, la quale può qualificarsi come espressione di un’esigenza, sempre più fortemente avvertita non solo a livello comunitario ma anche a livello nazionale, di riequilibrare le asimmetrie di potere contrattuale tra le parti, compensando lo stato di inferiorità e debolezza di alcuni contraenti, così da contenere gli effetti delle posizioni dominanti e gli abusi che ne potrebbero conseguire.
E’ anche vero che questa tutela si affianca alla tutela di interesse pubblico di ordine generale, che può essere identificato nell’interesse al corretto funzionamento del mercato nelle sue più svariate rappresentazioni: garantire una corretta
concorrenza, evitare abusi e sopraffazioni della parte economicamente più forte, tutelare il risparmio come basilare elemento della economia nazionale
La nullità colpisce sia i patti conclusi nel momento in cui viene sottoscritto il contratto sia quelli conclusi in un momento successivo, ma prima della eventuale denuncia del difetto di conformità da parte dell’
acquirente.
Il rimedio qui previsto, come risulta dallo stesso testo della norma, presenta le seguenti
caratteristiche:
a)
può essere fatto valere solo dal consumatore e non dal venditore (si tratta di una chiara ipotesi di nullità c.d. relativa, intesa proprio come legittimazione attiva ristretta al solo contraente il cui interesse è tutelato dalla norma, e non rivolto, quindi in modo indifferenziato a tutti i consociati);
b)
non comporta la nullità dell’intero contratto, ma solo dell’accordo intervenuto tra il venditore ed il consumatore (c.d. nullità parziale). Nella legislazione di protezione, il legislatore comunitario prima e quello nazionale poi, tendono a far sì che alla declaratoria di nullità del patto o della clausola pregiudizievole per il soggetto destinatario della norma di protezione, non debba far seguito l’invalidazione dell’intero contratto. Il fine è quello di evitare che il consumatore sia stretto tra due alternative comunque negative, determinate o dall’esecuzione della fattispecie viziata, con la rinuncia implicita a far valere la nullità, pur di assicurarsi i beni od i servizi
oggetto del contratto, oppure dalla rinuncia piena al negozio, a seguito della declaratoria di nullità, con la conseguente “perdita” del contenuto contrattuale. ;
c)
può essere fatto valere oltre che dal consumatore, anche d’ufficio dal giudice nel corso di un giudizio.
L’ultimo comma della norma precisa che sono nulle le clausole contrattuali che prevedono l’applicazione di norme di un paese extraeuropeo qualora il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno stato membro.
Si vuole in tal modo tutelare il consumatore in presenza di clausole che possano avere come effetto quello di abbassare il livello di tutela previsto all’interno della comunità europea.
Occorre infine osservare che la norma in esame deve essere coordinata con il successivo
art. 143 del codice consumo, interpretando anche l’una per mezzo dell’altra: l’art. 135 sexies è norma speciale la quale deroga all’art. 143 (norma generale) in riferimento ai diritti del consumatore acquirente di beni di consumo.
La differenza tra i due precetti consiste nel fatto che l’art. 143 stabilisce che i diritti del consumatore sono irrinunciabili in assoluto, mentre l’art. 135 sexies non prevede una irrinunciabilità in assoluto, ma solo se anteriore alla
comunicazione del difetto.