La norma in esame sancisce il carattere irrinunciabile dei diritti attribuiti ai consumatori dal codice del consumo, sanzionando con la nullità eventuali accordi che si pongono in contrasto con tale regola.
Tale disposizione risponde chiaramente all’esigenza di tutelare il
consumatore, cercando di far mantenere in vita il
contratto, ed eliminando solo la parte colpita da nullità (c.d. nullità parziale).
Il secondo comma si occupa dei casi in cui le parti decidano di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, disponendo che se le regole risultano più favorevoli, non vi sono motivi per negare al consumatore tale possibilità.
Allorchè, invece, ne risulti una tutela di grado minore, dovranno comunque essergli riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice del consumo.