La norma in esame, come risulta dalla sua stessa rubrica, determina il momento esatto in cui un prodotto deve considerarsi immesso in circolazione.
In particolare, secondo quanto disposto dai primi due commi, un prodotto è posto in circolazione nel momento in cui “…
sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore o ad un ausiliario di questi, anche in visione o in prova oppure quando sia consegnato al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore”.
Il terzo comma, invece, pone una deroga al principio di carattere generale secondo cui il prodotto deve essere messo in circolazione in maniera volontaria dal fabbricante, ed infatti afferma che la
responsabilità del
produttore non è esclusa se i beni si trovano in circolazione a seguito di vendita giudiziale coattiva, a meno che “…
il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso”.
Sotto il profilo di una eventuale rilevanza penale derivante dalla messa in circolazione di un prodotto difettoso, va osservato che la disposizione con cui si punisce il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ricomprende anche le condotte antecedenti e prodromiche al momento finale della messa in vendita al consumatore, con la conseguenza che il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui avvengono lo stoccaggio e l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione ai venditori al dettaglio.