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Articolo 109 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Sorveglianza del mercato

Dispositivo dell'art. 109 Codice del consumo

1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all'articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:

  1. a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
  2. b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
  3. c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.

2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.

3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Spiegazione dell'art. 109 Codice del consumo

Con questa norma si stabilisce che le amministrazione devono attivarsi per garantire la sicurezza dei consumatori attraverso:
- l’istituzione, l’aggiornamento e l’esecuzione di programmi di sorveglianza;
- l’aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
- la predisposizione di esami e valutazioni sui sistemi di controllo e la loro efficacia.

Il secondo comma attribuisce alle amministrazioni competenti (art. 106 del codice consumo il compito di gestire i reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti ed alle attività di controllo e sorveglianza, secondo modalità operative concordate in sede di conferenza di servizi.

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