Il rinvio espresso all’
art. 27 bis del codice consumo contenuto al primo comma della norma in esame deve intendersi volto a favorire l’adozione da parte degli operatori commerciali di appositi codici di condotta, alla cui elaborazione potrebbero essere coinvolte le organizzazioni dei consumatori, al fine di garantire ancor di più il livello di tutela degli stessi consumatori.
In conformità a quanto previsto nell’ art. 27 bis qui richiamato, i codici di condotta hanno il precipuo scopo di definire il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettarli, dovendo anche contenere l’indicazione del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del controllo della loro applicazione.
Il secondo comma, con riferimento alla soluzione delle controversie che possono sorgere dall’esatta applicabilità dei contratti disciplinati nel presente capo, ammette la possibilità di ricorrere alle procedure di mediazione e alla negoziazione volontaria e paritetica introdotte nel nostro ordinamento dal d.lgs. 4.3.2010, n. 28.
Si ritiene opportuno precisare che la procedura di mediazione a cui qui ci si riferisce ha natura meramente facoltativa, anche se non si esclude che la sua obbligatorietà possa farsi derivare da un accordo convenzionale tra le parti, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’ art. 5 d.lgs. 4.3.2010, n. 28.