La norma in esame, in cui viene consacrato il carattere imperativo delle disposizioni di cui alle sezioni da I a IV del Capo I, trova applicazione anche in relazione ai contratti diversi da quelli conclusi a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali.
Occorre precisare che non tutti i precetti dei novellati artt. 45 ss. cod. cons. possono considerarsi dotati di natura unilateralmente imperativa, tenuto conto che alcuni di essi contengono le formule “
salvo diverso accordo delle parti” o “
salvo che le parti abbiano espressamente convenuto altrimenti”, le quali non possono che evidenziarne la natura meramente dispositiva.
In questi casi, clausole e pattuizioni contenenti regole meno favorevoli per il
consumatore rispetto a quelle dettate dalla disposizione del cod. cons. non potrebbero farsi rientrare nel campo di applicazione dell’ art. 66 ter e, pertanto, non sarebbero colpite dalla non vincolatività prevista dalla presente norma (rimarrebbero comunque ad esse applicabili gli artt.
33 ss. cod. cons.).
Il comma 1 di questa disposizione, nel consacrare l’irrinunciabilità dei diritti riconosciuti dalle sezioni da I a IV del presente Capo, sottrae sostanzialmente i diritti in questione all’autonomia negoziale, impedendo al consumatore, a cui gli stessi sono attribuiti, di rinunciarvi con una pattuizione espressa o un
atto unilaterale successivo al loro maturare.
Il comma 2, invece, si riferisce alle clausole inserite nel regolamento negoziale adottato dalle parti in occasione della stipulazione del contratto per disciplinare il rapporto contrattuale, sancendo che non possono assumere efficacia vincolante per il consumatore tutte quelle clausole che, direttamente o indirettamente, escludono o limitano i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni I-IV del novellato Capo I del Titolo III della Parte III del cod. cons.
Dei dubbi sono sorti in ordine alla corretta individuazione della categoria giuridica di diritto interno a cui debba farsi corrispondere la “
non vincolatività” delle clausole prese in considerazione dalla presente norma, non avendo il legislatore domestico specificato nulla al riguardo.
Secondo un’interpretazione dottrinale, il concetto di “non vincolatività” fa riferimento ad una categoria di invalidità negoziale parziale specificamente propria del diritto dell’UE, dotata di una sua peculiare identità, non riconducibile ad una delle tipologie di invalidità negoziale proprie dei singoli diritti nazionali.
In ogni caso, secondo quanto può dedursi dal secondo comma dell’art. 66 ter, dovrebbe valere il principio, già dettato al comma 1 dell’art.
36, secondo cui il
contratto rimane valido per il resto, escludendosi la possibilità di considerare travolto l’intero contratto quale conseguenza della non vincolatività della clausola; si ritiene, inoltre, che non possano ammettersi interventi correttivi ad opera del giudice della clausola ritenuta non vincolante per il consumatore ai sensi dell’ art. 66 ter comma 2, così come non appaiono ammissibili eventuali convalide, espresse o tacite, di tali clausole.