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Articolo 66 quater Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Informazione e ricorso extragiudiziale

Dispositivo dell'art. 66 quater Codice del consumo

1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.

2. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27 bis.

3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.

Spiegazione dell'art. 66 quater Codice del consumo

Il primo comma della norma in esame prevede un ampliamento dei contenuti informativi relativi ai contratti a distanza ed a quelli negoziati fuori dei locali commerciali, già disciplinati all’art. 49 del codice consumo.
Si ritiene che il riferimento ai siti internet debba intendersi in senso estensivo, includendovi in tale nozione anche i social networks, blog, e-marketplace e altri strumenti di commercio elettronico.

Il secondo comma disciplina la facoltà, e non l’obbligo, di adottare appositi codici di condotta secondo le modalità di cui all’art. 27 bis del codice consumo, norma in cui si prevede che l’adozione avvenga da parte delle associazioni od organizzazioni imprenditoriali e professionali, con il preciso fine di definire il comportamento dei professionisti che si impegnino a rispettare tali codici, individuando il soggetto responsabile o l’organismo incaricato del controllo della loro applicazione (tale codice, oltre a dover essere redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese, deve essere reso accessibile al consumatore anche per via telematica).

L’ultimo comma, infine, prevede la possibilità di fare ricorso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla Parte V, Titolo II-bis, cod. cons. per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del Capo I (c.d. Alternative Dispute Resolution).
Tale disposizione ha chiaramente lo scopo di ridurre il numero dei giudizi che si svolgono innanzi all’autorità giudiziaria, volendosi nel contempo rendere più agevole la definizione della controversia per il consumatore, il quale non si trova così costretto a fare ricorso alla giustizia civile (i cui costi elevati e tempi lunghi sono purtroppo noti).

Per le sole controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita e di servizi online tra un consumatore residente nell’Unione e un professionista stabilito nell’Unione il legislatore europeo ha emanato il reg. UE 524/2013 (applicabile dal 9 gennaio 2016), in cui si prevede la risoluzione delle controversie online (c.d. Online Dispute Resolution , ODR).

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