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Articolo 67 terdecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Pagamento del servizio fornito prima del recesso

Dispositivo dell'art. 67 terdecies Codice del consumo

1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 67 duodecies, comma 1, è tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

2. L'importo di cui al comma 1 non può:

  1. a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;
  2. b) essere di entità tale da poter costituire una penale.

3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 67 septies, comma l, lettera a). Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67 duodecies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro e non oltre trenta giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.

5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro e non oltre trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso è subordinata alla restituzione di cui al comma 5.

Spiegazione dell'art. 67 terdecies Codice del consumo

Il comma 1 della norma in esame prevede che il consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso sia tenuto a corrispondere solo l’importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore, in conformità alle previsioni contrattuali.
A norma del successivo comma 2, il predetto importo deve essere proporzionale all’importanza del servizio già fornito, e non di entità tale da poter costituire una penale (si conferma, dunque, il principio secondo cui il recesso di protezione deve presentare la caratteristica della gratuità).
Come può notarsi, le nozioni di importanza e proporzionalità presentano un contenuto fortemente indeterminato, essendo lasciate alla discrezionalità del fornitore.

Nell’ultima parte del primo comma si stabilisce che nei contratti di assicurazione l’impresa trattenga la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto; detta disposizione va coordinata con il principio contenuto nel quarto comma, secondo cui “Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall’impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative”.

Tale norma è stata criticata in quanto potrebbe indurre il consumatore a cagionare dolosamente sinistri prima della comunicazione di recesso ovvero a stipulare, in previsione dell’imminente esposizione ad un particolare rischio per un periodo estremamente limitato nel tempo, una polizza di lunga durata dalla quale recedere una volta superato il tempo di esposizione al suddetto rischio.

Il successivo comma 3 dell’articolo in esame prevede invece che il fornitore non possa esigere dal consumatore il pagamento dell’importo di cui al comma 1 laddove non sia in grado di provare che il consumatore sia stato debitamente informato dell’importo dovuto, in conformità al comma 1 lett. a) dell’art. 67 septies del codice consumo, il che costituisce un’ulteriore riprova dello stretto collegamento esistente tra obbligo di informativa e diritto di recesso.
In ogni caso il fornitore non può esigere tale pagamento se ha dato inizio all’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 67 duodecies del codice consumo, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore (è necessaria a tal fine una vera e propria iniziativa del consumatore, non bastando un semplice assenso a una proposta formulata dal fornitore).

In entrambi i casi, comunque, l’onere della prova graverà sul fornitore, in conformità al principio generale che caratterizza la normativa consumeristica, secondo il quale l’onus probandi grava sul contraente forte del rapporto negoziale.
Allorchè il consumatore eserciti il suo diritto di recesso quando ha già consentito ad un’esecuzione, quantunque parziale, del servizio, egli può essere tenuto ad indennizzare il fornitore per il servizio reso; se il servizio è stato interamente fornito, il diritto di recesso non potrà più essere esercitato.

I commi 4 e 5 disciplinano le obbligazioni restitutorie incombenti sul fornitore e sul consumatore, trovando applicazione le regole generali in materia di indebito oggettivo, con conseguente sorgere del diritto a ripetere quanto corrisposto.
Ai sensi del comma 4, nel termine di trenta giorni dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso, il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore tutti gli importi da questo versati, ad eccezione dell’importo di cui al comma 1.
Il comma 5, invece, prevede il pagamento da parte del consumatore del corrispettivo di cui al comma 1, nonché la restituzione di qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest’ultimo, nel medesimo termine di trenta giorni, decorrenti dall’invio della comunicazione di recesso.
Tale disposizione va letta congiuntamente con il comma 4 dell’art. 67 duodecies del codice consumo, che prevede in via inderogabile la sospensione dell’efficacia dei contratti relativi a servizi di investimento nel termine previsto per l’esercizio del recesso, per cui il professionista che medio tempore consegni al consumatore beni o effettui il servizio, lo farebbe assumendosene il rischio, senza poter successivamente avanzare alcuna pretesa restitutoria o altrimenti satisfattiva.

Infine, il comma 6 sottopone l’efficacia del recesso alla condizione sospensiva della intervenuta restituzione di cui al comma 5, nel caso di finanziamenti diretti principalmente all’acquisto o al mantenimento di diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, ovvero al rinnovamento o ristrutturazione di edifici (in tal modo si vuole scongiurare il pericolo di un abuso del diritto di recesso).
Il riferimento deve intendersi a beni ed importi, che possono in effetti essere oggetto di restituzioni, e non all’importo del servizio finanziario effettivamente prestato, che invece può essere solo oggetto di pagamento.

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