Il comma 1 della norma in esame prevede che il
consumatore che abbia esercitato il diritto di
recesso sia tenuto a corrispondere solo l’importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore, in conformità alle previsioni contrattuali.
A norma del successivo comma 2, il predetto importo deve essere
proporzionale all’importanza del servizio già fornito, e non di entità tale da poter costituire una penale (si conferma, dunque, il principio secondo cui il recesso di protezione deve presentare la caratteristica della gratuità).
Come può notarsi, le nozioni di importanza e proporzionalità presentano un contenuto fortemente indeterminato, essendo lasciate alla discrezionalità del fornitore.
Nell’ultima parte del primo comma si stabilisce che nei contratti di assicurazione l’impresa trattenga la frazione di premio relativa al periodo in cui il
contratto ha avuto effetto; detta disposizione va coordinata con il principio contenuto nel quarto comma, secondo cui “
Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall’impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative”.
Tale norma è stata criticata in quanto potrebbe indurre il consumatore a cagionare dolosamente sinistri prima della comunicazione di recesso ovvero a stipulare, in previsione dell’imminente esposizione ad un particolare rischio per un periodo estremamente limitato nel tempo, una polizza di lunga durata dalla quale recedere una volta superato il tempo di esposizione al suddetto rischio.
Il successivo comma 3 dell’articolo in esame prevede invece che il fornitore non possa esigere dal consumatore il pagamento dell’importo di cui al comma 1 laddove non sia in grado di provare che il consumatore sia stato debitamente informato dell’importo dovuto, in conformità al comma 1 lett. a) dell’
art. 67 septies del codice consumo, il che costituisce un’ulteriore riprova dello stretto collegamento esistente tra obbligo di informativa e diritto di recesso.
In ogni caso il fornitore non può esigere tale pagamento se ha dato inizio all’
esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all’
art. 67 duodecies del codice consumo, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore (è necessaria a tal fine una vera e propria iniziativa del consumatore, non bastando un semplice assenso a una proposta formulata dal fornitore).
In entrambi i casi, comunque, l’
onere della prova graverà sul fornitore, in conformità al principio generale che caratterizza la normativa consumeristica, secondo il quale l’
onus probandi grava sul
contraente forte del rapporto negoziale.
Allorchè il consumatore eserciti il suo diritto di recesso quando ha già consentito ad un’esecuzione, quantunque parziale, del servizio, egli può essere tenuto ad indennizzare il fornitore per il servizio reso; se il servizio è stato interamente fornito, il diritto di recesso non potrà più essere esercitato.
I commi 4 e 5 disciplinano le obbligazioni restitutorie incombenti sul fornitore e sul consumatore, trovando applicazione le regole generali in materia di indebito oggettivo, con conseguente sorgere del diritto a ripetere quanto corrisposto.
Ai sensi del comma 4, nel termine di trenta giorni dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso, il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore tutti gli importi da questo versati, ad eccezione dell’importo di cui al comma 1.
Il comma 5, invece, prevede il pagamento da parte del consumatore del corrispettivo di cui al comma 1, nonché la restituzione di qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest’ultimo, nel medesimo termine di trenta giorni, decorrenti dall’invio della comunicazione di recesso.
Tale disposizione va letta congiuntamente con il comma 4 dell’
art. 67 duodecies del codice consumo, che prevede in via inderogabile la sospensione dell’
efficacia dei contratti relativi a servizi di
investimento nel termine previsto per l’esercizio del recesso, per cui il professionista che
medio tempore consegni al consumatore beni o effettui il servizio, lo farebbe assumendosene il rischio, senza poter successivamente avanzare alcuna pretesa restitutoria o altrimenti satisfattiva.
Infine, il comma 6 sottopone l’efficacia del recesso alla condizione sospensiva della intervenuta restituzione di cui al comma 5, nel caso di finanziamenti diretti principalmente all’acquisto o al mantenimento di diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, ovvero al rinnovamento o ristrutturazione di edifici (in tal modo si vuole scongiurare il pericolo di un abuso del diritto di recesso).
Il riferimento deve intendersi a beni ed importi, che possono in effetti essere oggetto di
restituzioni, e non all’importo del servizio finanziario effettivamente prestato, che invece può essere solo oggetto di pagamento.