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Articolo 67 noviesdecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Ricorso giurisdizionale o amministrativo

Dispositivo dell'art. 67 noviesdecies Codice del consumo

1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, sono legittimate a proporre alle competenti autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l'accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione.

2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, sono legittimate a proporre all'autorità giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 140.

3. Le autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.

4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.

Spiegazione dell'art. 67 noviesdecies Codice del consumo

Le associazioni dei consumatori, iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del codice consumo, hanno il potere di proporre reclami alle autorità di vigilanza dei vari settori o ai giudici, al fine di vietare comportamenti che possano risultare contrari agli interessi dei consumatori.
Le stesse sono legittimate ad intervenire autonomamente nel procedimento penale in qualità di persona offesa, ex art. 90 del c.p.p., e non già quale ente solo equiparato all’offeso ai sensi dell’[[91cčč]], in relazione agli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti riguardanti le materie disciplinate dal medesimo decreto legislativo, poiché questi interessi hanno natura autonoma e distinta rispetto alla somma degli interessi imputabili ai singoli soci.

Un’associazione rappresentativa dei consumatori è legittimata ad agire per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, anche in relazione a condotte lesive che siano contestualmente fonte di specifici danni attinenti alla sfera giuridica individuale di ciascun consumatore, senza che possa farsi derivare alcuna preclusione dal numero limitato di potenziali danneggiati.

L’esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, da parte delle associazioni poste a tutela dei diritti dei consumatori, in quanto enti esponenziali di interessi di natura collettiva, è limitato agli atti che possono avere una qualche incidenza diretta ed immediata nei loro confronti e nei riguardi della generalità degli utenti di servizi pubblici.
Tra i documenti accessibili, ai sensi dell’ art. 22 Legge n. 241/1990, non possono farsi rientrare né quelli attinenti all’esercizio di attività internazionali dello Stato, né quelli relativi allo svolgimento di attività strumentali dell’amministrazione, poiché non concernono alcun servizio pubblico e quindi non sono destinati ad esplicare alcuna incidenza sugli interessi degli utenti tutelati da tali associazioni.

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