Il principio generale a cui si ispira questa norma è quello secondo cui il
minore non dovrebbe mai essere destinatario di un messaggio pubblicitario scorretto o aggressivo, in quanto lo stesso non necessità di informazioni, ma di formazione.
Per tale ragione, il legislatore ha qui voluto dedicare particolare attenzione a bambini ed adolescenti, prevedendo una tutela rafforzata nei confronti delle televendite, in considerazione della capacità di questi soggetti di essere influenzati e della estrema facilità con cui possono essere indotti ad effettuare un acquisto.
E’ questa una tematica molto attuale, in quanto, a differenza della visione prettamente paternalistica del codice civile del 1942 (in cui al minore non veniva riconosciuta alcuna
capacità giuridica), nel nostro attuale impianto codicistico il minore viene considerato a tutti gli effetti come un soggetto di diritto.
Egli, infatti, può stipulare contratti perfettamente validi ed efficaci, può contrarre
matrimonio, può interrompere una gravidanza, ecc.; oggi il minore, al pari di un adulto, è un destinatario del messaggio pubblicitario ed un
consumatore a tutti gli effetti.
E’ per questa ragione che il minore non dovrebbe mai essere il destinatario di un messaggio pubblicitario aggressivo; nel caso di acquisto da parte di un minore si è di fronte ad una presunzione di asimmetria informativa tra un operatore molto informato ed un utente poco formato (il bambino o l’adolescente non ha bisogno di informazioni, ma di formazione per un acquisto consapevole), ed è questa la ragione per la quale il legislatore ha inteso tutelare la posizione di svantaggio in cui il minore si trova.
Già lo stesso codice del consumo, all’art.
20, tutela il minore consumatore laddove qualifica come scorrette, vietandole, quelle pratiche commerciali idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico di un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a causa della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità.
Ancora, il successivo art.
21 qualifica come scorretta quella pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti, può anche indirettamente minacciare la loro sicurezza.
Con la norma in esame, invece, viene dedicata particolare attenzione all’influenza che le televendite possono avere sui minori, disponendo che queste non devono:
a) essere realizzate in modo da poter spronare i minori all’acquisto di beni o servizi approfittandosi della loro inesperienza e credulità, o comunque convincere i genitori ad acquistare per loro;
b) diffondere immagini di minori in situazioni pericolose e che possano indurre gli stessi ad imitarle.
Completa la disciplina che qui viene dettata il Codice di autoregolamentazione TV e minori, il quale dispone che le misure di protezione specifica dei minori debbano trovare applicazione in quelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico minorile possa non essere affiancato dalla presenza di un adulto (ovvero tra le 16 e le 19 e nel corso di programmi destinati direttamente ai minori).
Viene anche previsto che tutti i messaggi pubblicitari, le promozioni ed
ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori debbano essere preceduti e seguiti da elementi ben distinguibili che li segnalino, tali da poter essere riconosciuti anche dai bambini incapaci di leggere e da minori disabili.
Dal canto suo, la giurisprudenza ritiene che il legislatore, nel vietare la trasmissione di programmi televisivi che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, ha inteso fare specifico riferimento a quei programmi che, in considerazione del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico, possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dell’esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore, sia come individuo che come
cittadino.
Infine, va evidenziato che, dal quadro normativo sopra delineato, ne discende che ciascun genitore o soggetto comunque interessato alla tutela del minore, è pienamente legittimato a proporre
reclamo agli organismi di telecomunicazioni, denunciando all’Autorità eventuali violazioni della normativa di settore.