L’
omissione della indicazione del prezzo per unità di misura ovvero l’indicazione dello stesso senza il rispetto delle modalità qui previste è sanzionabile con una
multa che può variare da € 516,46 ad € 3.098,74, sanzione prevista dall’art. 22 del D.lgs. n. 114/98, a cui la norma in esame rinvia.
In particolare, secondo quanto disposto dall’ultimo comma della norma appena citata, è il Sindaco del Comune in cui la violazione ha avuto luogo l’
autorità competente ad irrogare la sanzione (alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento).
Va precisato che, qualora la mancata o inesatta indicazione del prezzo per unità di misura dovesse anche configurare un’ipotesi di pubblicità ingannevole o pubblicità comparativa illecita, alla sanzione prevista dalla norma in esame si aggiungeranno anche le sanzioni dettate per tali comportamenti (di competenza, in questo caso, dell’Autorità Garante della
concorrenza e del mercato).